Dura Lex, Sed Lex… Un avviso per le “FAKE PERSON”…
Leggo in queste ultime ore di una interessante sentenza emessa dalla Cassazione ( la 46674) che ha confermato la condanna nei confronti di un fantasioso giovinotto fiorentino a seguito di, leggo testualmente, “sostituzione di persona attuata creando un indirizzo di e-mail fasullo e spacciandosi per una sua conoscente, intrattenendo a suo millantato nome rapporti con terzi utenti della rete.
Allora… fermo restando che probabilmente ad ognuno di noi sarà passato per la mente che potrebbe essere piacevole essere qualcun altro, sia per mero spasso che per scopi più truffaldini, è ovvio che al di là dell’aspetto carnascialesco e ridanciano che questa sentenza potrebbe suggerire, c’è un background socio-istituzionale ben più complesso.
Quì non si tratta del reprensibile comportamente di un signor “X” che si spaccia per la signora “Y” dicendo di volersi, ehm… “intrattenere” con il signor “Z”… quì ci sono interessi superiori in gioco, quì il vero oggetto del contendere è la famosa “pubblica fede“, ovvero quell’impalpabile velo che separa la simpatica trovata dal millantato credito.
I giudici della V° sezione penale nel confermare la violazione dell’articolo 494 del Codice penale hanno chiarificato che l’oggetto del contendere è l’interesse riguardante la “pubblica fede” in quanto questo precedente mostra con quanta facilità questa può essere raggirata e gabbata con semplici inganni relativi all’identità di una persona.
L’estensibilità di questa minaccia ad un numero teoricamente senza alcun limite di possibile vittime ha fatto sì che il legislatore ravvisasse in essa una costante e tangibile insidia alla “fede pubblica”, non limitando essa il suo raggio di azione alla fede privata ed alla tutela del “diritto al nome“.
La difesa del truffaldino ragazzo ha vanamente tentato di ricondurre il caso entro i canoni della libertà di usare nomi di fantasia nell’ attivare, ad esempio, un account di posta elettronica ma a questa affermazione i giudici hanno replicato che la difesa non considera adeguatamente che, sempre testualmente leggendo, “consumandosi tale reato con la produzione dell’evento conseguente all’uso dei mezzi indicati nella disposizione incriminatrice, vale a dire con l’induzione di taluno in errore, nel caso in esame il soggetto indotto in errore non tanto l’ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà si sono trovati inconsapevolmente ad avere a che fare con un’altra».
Riportando tutto ciò in soldoni, tutti coloro che praticano l’”acchiappaggio” sul web si ritengano avvisati… cercate di evitare di identificarvi come il vostro odiato o la vostra odiata “ex” … oggi come oggi, non è più così saggio e prudente.
In campana, Fakkoni…